Nei primi mesi del 2013 si è costituito presso il Ministero della Salute il tavolo tecnico che, in attuazione a quanto previsto dall’art.3 c.2 del c.d. Decreto Balduzzi, predisponesse l’atto regolamentare per l’individuazione dei requisiti minimi e uniformi dei contratti per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie.
Il tavolo tecnico avrebbe dovuto contestualmente anche determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.
Pertanto all’interno del Tavolo Tecnico sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno dedicato all’individuazione dei requisiti minimi delle polizze che gli Ordini nazionali dovranno negoziare, e l’altro alla gestione del fondo di cui al sopra citato articolo 3 c.2 del Decreto Balduzzi.
La complessità della materia assicurativa e le numerose e delicate ripercussioni di carattere sia economico che professionale hanno però fatto si che a distanza di circa otto mesi dalla conversione in legge del DL Balduzzi (Legge n° 189/2012), nonostante le numerose riunioni del tavolo tecnico (cui ha preso parte anche la FNCO) non sia stato possibile predisporre l’atto regolamentare entro i termini previsti (30 giugno 2013) e pertanto, come riportato dagli organi di stampa, è stato ipotizzato un ulteriore slittamento di un anno dell’entrata in vigore dell’obbligo (Rif: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=3892 )
Al di la della probabile proroga, in merito all’obbligatorietà per una polizza assicurativa, è importante sottolineare che:
- lo scopo del tavolo tecnico è di stabilire delle regole soprattutto per i liberi professionisti con alto rischio di contenziosi medico-legali;
- presso le aziende sanitarie vi è una copertura della colpa lieve per i dipendenti del SSN. Tale forma di autoassicurazione da parte delle aziende può imporre la rivalsa sui professionisti in caso di sussistenza di una colpa grave, la cui eventuale copertura assicurativa è a carico del dipendente;
- le polizze assicurative varieranno in funzione del rischio connesso all’esercizio professionale ed allo status professionale (libero professionista o dipendente).