Formazione Continua

ECMLa Formazione Continua in Medicina

Programma Ecm

L’ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l’aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 maggio 2012 – nuovo Accordo sul sistema di Formazione Continua in medicina. L’Accordo (Legge 148 del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione continua in sanità.

Il documento sancisce “ l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposte su base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ECM. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Tale normativa introduce alcuni importanti elementi di novità soprattutto sul ruolo rivestito da Ordini, Collegi e Associazioni.

Diversi sono i contenuti inclusi nel documento: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider a livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei Provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma ECM; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le regole per i liberi professionisti.

Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2011–2013 ?

Il debito complessivo dei crediti formativi viene confermato in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio 2011/2013. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75.

CREDITI PER IL TRIENNIO 2011 – 2013

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2011 50 (*) 25 75
2012 50 (*) 25 75
2013 50 (*) 25 75

La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o più crediti deve conseguirne solo 105; possono essere riportanti anche crediti in numero inferiore a 45: in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio precedente.

Quali modalità di formazione permettono di maturare crediti ECM ?

Il nuovo Accordo conferma le diverse modalità di formazione così come i criteri per l’assegnazione dei crediti, definiti dai precedenti documenti:

MODALITA’ DI FORMAZIONE

  • Formazione residenziale
  • Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti)
  • Workshop, seminari, corsi (anche all’interno di congressi ecc.)
  • Formazione residenziale interattiva
  • Training individualizzato
  • Gruppi di miglioramento
  • Attività di ricerca
  • Audit clinico e/o assistenziale
  • Autoapprendimento senza tutoraggio
  • Autoapprendimento con tutoraggio
  • Docenza e tutoring

Quanti crediti possono essere acquisiti tramite sponsor?

I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o l’autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor.

Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

Quali novità per i liberi professionisti ?

I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e Associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.

Possono essere acquisiti crediti ECM come docente ?

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all’organizzazione, a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell’anno solare.

I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a 2 crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in contesti diversi).

Si fa presente che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 20 febbraio 2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.

Tale misura è relativa a quelle tipologie di formazione previste dal documento sui criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM.

I Docenti/Relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data d’iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o Liberi professionisti.

A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.

Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)”.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” dello stesso.

Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo.

Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?

Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza)

– il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:

  • corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.

Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).

Gli esoneri, le esenzioni e comunque gli istituti che concorrono a definire l’assolvimento dell’obbligo formativo saranno oggetto, nei prossimi mesi, di studio e valutazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua con i rappresentanti regionali e con il CTR per farne criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e per tutti i professionisti interessati.