Domande frequenti
1. L’iscrizione all’albo è obbligatoria anche per le/gli ostetriche/ci dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale?
L’obbigo di iscrizione all’albo sussiste per chiunque eserciti la professione ostetrica in qualsiasi forma: alle dipendenze del SSN, di strutture private, in regime libero professionale e di volontariato, come sancito dalle normative vigenti, sebbene nel corso del tempo alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione abbiano dichiarato la non sussistenza di tale obbligo per i dipendenti del SSN.
A tale riguardo, al fine di chiarire ogni dubbio in merito, la FNOPO ha formulato un quesito al competente Ministero, che nel rispondere ha ribadito l’obbligatorietà di iscrizione all’albo.
2. Come fare per svolgere l’attività libero professionale presso terzi o aprendo uno studio professionale?
Studio professionale
1. verificare la destinazione d’uso dell’immobile: deve essere censito presso l’ufficio del catasto come studio e non come civile abitazione;
2. impianto elettrico e riscaldamento a norma con tutte le certificazioni U.E. previste dalla legge. In caso di affitto è necessario farsi consegnare dal proprietario tutta la documentazione relativa all’impiantistica dal momento dei lavori. Per l’impianto elettrico: ogni 6 mesi controllo del buon funzionamento del salvavita ed ogni due anni controllo generale dell’impianto. Analogamente la manutenzione dovrà essere effettuata anche alla caldaia qualora il riscaldamento sia indipendente. In caso di ristrutturazione di immobile affittato è bene prendere accordi precisi con il proprietario per le migliorie che verranno apportate all’immobile (oneri per gli impianti tutto a carico del proprietario oppure una decurtazione sull’affitto);
3. prima di acquistare, stipulare contratto d’ affitto o iniziare lavori di ristrutturazione è bene rivolgersi all’Ufficio di Igiene dell’ Azienda ASL territorialmente competente al fine di coordinare, con l’ ASL autorizzata ad effettuare i successivi controlli, i lavori necessari ed effettuarli ad opera d’arte. Nel caso in cui l’immobile sia già stato adibito a studio medico/professionale e da una prima valutazione non si riscontrano necessità di ulteriori interventi è consigliabile richiedere per iscritto una visita dell’Ufficio di Igiene dell’ ASL territorialmente competente che valuti l’ idoneità dei locali per l’ esercizio dell’ attività di ostetrica;
4. lo studio dovrebbe essere cosi strutturato: sala d’aspetto, studio con spogliatoio ed eventuale bagno comunicante con lo studio, bagno esterno. La pavimentazione e le pareti (fino ad una altezza di metri 2/2.5) devono essere lavabili.
Tariffario e pubblicità sanitaria
Come noto il D. L. 233/2006, noto come Decreto Bersani, ha abrogato il minimo tariffario. In ogni caso, nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra professionista e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L’ostetrica/o è tenuta a far conoscere il suo onorario preventivamente all’utente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medesimo decreto ha abrogato il divieto di pubblicità sanitaria. In ogni caso la pubblicità dell’informazione in materia sanitaria non può prescindere da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è in ogni caso vietata.
Profilo fiscale
L’ esercizio di una attività professionale comporta adempimenti di carattere fiscale che, pur non essendo particolarmente onerosi, potrebbero creare difficoltà sotto il profilo tecnico.
Nel termine di giorni 30 dall’inizio dell’attività, svolta con continuità, è necessario richiedere il numero di partita IVA presso il competente ufficio. La partita IVA costituisce elemento identificativo per tutti i soggetti liberi professionisti (ai fini fiscali) in sostituzione del numero di codice fiscale. II numero di partita IVA dovrà essere riportato sui bollettari utilizzati per il rilascio di ricevute fiscali alle pazienti.
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art.10, comma 18 del DPR 633/72. E’ inoltre necessaria l’apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS nella sezione artigiani e commercianti.
Senz’altro è auspicabile una copertura assicurativa per l’attività svolta. In ogni caso è bene affidarsi ad un consulente fiscale.
3. Possibilità per l’ostetrica/o di effettuare l’ecografia office in gravidanza
L’ostetrica/o , tenuto conto delle normative D.M. 740/94; L. 42/99; L. 251/2000; D 2005/36 CE, ecc, si avvale nel proprio esercizio professionale della ecografia office in concomitanza della visita ostetrica, quale strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.
L’ostetrica/o ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati con l’ecografia office nella cartella clinica e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.
All’ostetrica/o non compete la refertazione dell’esame ecografico, ossia la stesura di una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.
Nel linguaggio clinico si parla di “referto” (es. per esame ecografico) nel senso di “refertazione”, ossia relazione scritta dal medico sulle risultanze di indagine diagnostica (fisiche e strumentali) a seguito di attività compiuta dal medico o caduta sotto la sua diretta percezione.
Quando si tratta di attività di rilevazione dati, esecutiva di un esame/accertamento strumentale o attività diagnostica del benessere-materno fetale e gravidanza fisiologica, ben può essere svolta dall’ostetrica.
Se, invece, si tratta di “refertazione” nel senso di “atto medico”, certificazione, ossia attestazione di fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità, è attività del medico. Invero la refertazione dell’esame ecografico sembra piuttosto destinata a provare la verità di fatti morbosi o fisiologici al terzo interessato e presuppone necessariamente (anche se implicitamente) che il medico stesso abbia proceduto direttamente all’accertamento di malattia-anomalia o fisiologia mediante l’esame sulla paziente, anche se non mera visita, ma accertamento strumentale. In altre parole il medico certifica di aver compiuto un’attività dando atto dei risultati.
4. L’ostetrica può assistere agli interventi di taglio cesareo, non solo come strumentista, ma anche in funzione di secondo operatore?
Il caso prospettato richiede, per gli interrogativi che suscita, la preliminare disamina del ruolo e delle funzioni che i membri di un’équipe operatoria e in particolare il secondo operatore sono chiamati a svolgere in un qualsiasi intervento chirurgico, dunque anche in un parto cesareo.
A proposito del lavoro d’équipe in generale, la giurisprudenza ha più volte (cfr. ad es. Cass, Sez. IV, 1 ottobre 1999, A. e altri; Cass., 2 marzo 2004, n.24036) avuto modo di precisare che nel caso in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.
In virtù di tali obblighi, “in sostanza, ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali” e, come tali, rilevabili e non emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze specifiche del professionista medio.
In particolare, con riguardo al secondo operatore, costituisce principio consolidato quello secondo cui al chirurgo primo operatore è demandata la responsabilità dell’intervento ma, poiché la funzione del secondo operatore potrebbe diventare di primo operatore in altra turnazione, normalmente vale la regola che egli si debba poter sostituire al primo operatore in caso di sua impossibilità a proseguire l’intervento per i più disparati motivi (dagli eventi imprevisti alle improvvise necessità di reparto) e dal momento che il secondo operatore assiste e collabora con il primo offrendogli assistenza nella verifica della correttezza dell’intervento, appare evidente come tale ruolo non possa che essere ricoperto da un medico chirurgo che abbia il più possibile analoghe conoscenze e competenze tecniche rispetto a quelle vantate dal primo operatore.
Il primo operatore potrebbe dunque ricoprire tale ruolo solo per motivi di maggiore esperienza o perché figura apicale di équipe o del reparto o perché diretto responsabile del paziente-suo cliente (in situazioni di interventi programmati a pagamento).
Il ruolo del secondo operatore non è pertanto solo quello di supporto ad un’azione sanitaria e come tale deve essere attribuito ad un medico chirurgo.
Sulla base di tali premesse, non si vede in alcun modo come un’ostetrica possa essere chiamata a svolgere la funzione di secondo operatore in un intervento di parto cesareo.
L’ostetrica infatti non è un medico, bensì una diversa figura professionale con proprie specifiche competenze; se ne rinviene un elenco nelle varie fonti normative italiane ( DM 740/94) ed europee: ex art. 48 del D. Lgs. 206/2007, attuativo della dir. 2005/36 CE.
I contenuti del profilo professionale, esulano in modo evidente dai compiti demandati al secondo operatore in un intervento di parto cesareo.
Una conferma significativa di questa interpretazione è rinvenibile nella recente sentenza 8458/2011 con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo per ricorrenza di una giusta causa il licenziamento operato dalla USL n. 10 di Firenze nei confronti di un dirigente medico per aver eseguito un intervento di taglio cesareo con l’assistenza di un’ostetrica come secondo operatore.
Se da un lato non può che concordarsi con il rilievo secondo cui il medico che attribuisca all’ostetrica funzioni di secondo operatore, nell’esecuzione di TC, si espone al rischio del licenziamento da parte della struttura ospedaliera, dall’altro va altresì precisato che l’ostetrica ottemperante a un simile ordine risponde dei danni eventualmente cagionati col proprio operato e, soprattutto, rischia di incorrere nella responsabilità penale per abusivo esercizio della professione medica ex art. 348 c.p. Al riguardo va infatti precisato che non è necessario il compimento di una serie di atti per la configurabilità di tale delitto, essendo sufficiente un solo atto o prestazioni isolate, gratuite o occasionali (cfr. ad es. Cass., 7 marzo 1985, n. 297).
Ciò, naturalmente, al di fuori di quei limitati casi in cui si versi invece in una situazione di stato di necessità e l’intervento dell’ostetrica si appalesi come indispensabile per salvare la madre o il nascituro dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e non sia possibile attendere l’arrivo di un altro medico per svolgere quelle determinate funzioni.
Al di fuori di tali emergenze, l’ostetrica deve attivarsi per “sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale” (cfr. Corte di Cass., sez. IV, 29 gennaio-7 maggio 2004, n. 21709).
5. L’ostetrica può eseguire il prelievo venoso?
La necessità di effettuare un prelievo venoso è una delle prime condizioni che possono mettono in relazione l’ostetrica e la persona assistita.
Da sempre all’ostetrica/o è riconosciuta questa metodica dalle normative italiane, come del resto ad altre professioni sanitarie abilitate, come ad esempio l’infermiere, il medico ecc..
Già nell’art. 8 del DPR 7 marzo 1975 n. 163 “Regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche” si desume che l’ostetrica/o – “può praticare ” tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali” ; … tra cui “.. il prelievo capillare e venoso del sangue”.
Seppur tale normativa è stata abrogata con l’approvazione della legge 42/99, la pratica “prelievo venoso e capillare” è sempre riconosciuta all’ostetrica in quanto acquisita nel percorso formativo teorico-pratico della laurea in Ostetricia con valore abilitante. Nelle diverse sedi di tirocinio può essere sperimentata dalla tirocinante ostetrica sia su pazienti maschi, femmine, su adulti e bambini.
Attualmente il profilo professionale dell’ostetrica, arricchito di nuove e più specifiche competenze nel percorso universitario e nella formazione post-universitaria, postula l’esecuzione di una vasta gamma di attività connessa all’assunzione di una più completa autonomia professionale.
Va inoltre rammentato che l’ostetrica/o può svolgere la sua prestazione in strutture sanitarie sia pubbliche e sia private (ospedali, ambulatori, consultori, studi sanitari ecc.).
Naturalmente pertinente e coerente con le prestazioni previste nel proprio profilo (DM 740/94) e quelle indicate nelle direttive Europee è il prelievo venoso alle donne ed ai bambini; tuttavia qualora le prestazioni professionali siano accettate in ambito privatistico, in regime di libera professione con regolare
contratto, esplicitamente e consensualmente, il titolo professionale di ostetrica/o di per sé non costituisce un elemento ostativo all’accettazione di una proposta di lavoro, seppur si tratti dello svolgimento di una attività generica e non specialistica in ambito extraospedaliero. Ne potrebbe profilarsi una violazione dell’art. 348 c.p. non ravvisandosi allo stato una norma extrapenale impositiva di un divieto in tal senso, anche nel caso tali azioni siano rivolte al paziente maschio.
Le prestazioni assistenziali di base, generiche, non specialistiche, tra cui il prelievo venoso e capillare, sono da sempre parte integrante del campo proprio di attività e responsabilità professionale come previsto nelle precedenti (art. 8 del DPR 7 marzo 1975 n. 163 “Regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche” si desume che l’ostetrica/o – “può praticare ” tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali”; … tra cui “…il prelievo capillare e venoso del sangue”) ed attuali normative (l. 42/99) che regolano la professione di ostetrica.
Il prelievo di sangue venoso e capillare rientra tra gli obiettivi di apprendimento teorico/pratico inclusi nel percorso formativo triennale abilitante (laurea in Ostetricia) alla professione di ostetrica/o, pertanto in virtù della legge 42/99 l’ostetrica è autorizzata dallo Stato a eseguire tale pratica nelle strutture pubbliche e private.
Vale la pena notare che il Ministero della salute in data 8.7.2002, con sua nota, ha precisato che: …pervengono a questo ministero continue richieste sulla possibilità che oltre ai medici, agli infermieri ed alle ostetriche, per i quali esiste una espressa previsione normativa, altri professionisti sanitari possano essere
autorizzati ad operare prelievi di sangue venoso e capillare…“ con ciò ammettendo pacificamente la possibilità da parte delle ostetriche di effettuare i prelievi venosi.
6. L’ostetrica può somministrare boli analgesici alla partoriente in caso di partoanalgesia?
Secondo la letteratura medica le tecniche di analgesia regionale, come l’epidurale o l’analgesia combinata epiduralespinale, rappresentano le tecniche più efficaci per il controllo del dolore del travaglio. Una volta che l’analgesia è iniziata, o attraverso l’epidurale o la tecnica combinata epidurale-spinale (CSE), il mantenimento dell’analgesia per tutta la durata del travaglio, fino al momento del parto, può essere ottenuta con tecniche diverse.
La somministrazione di boli epidurali intermittenti di soluzioni analgesiche da parte dell’anestesista attraverso il catetere epidurale rappresenta la tecnica standard in diversi Paesi, nei travagli normali e quando vi sia la disponibilità dello staff anestesiologico in sala parto. Tali somministrazioni effettuate anche dall’ostetrica, su indicazione medica, sono normalmente regolate in base al dolore delle partorienti o ad intervalli regolari, basati sulla durata dell’azione di ciascuna dose.
Questo tipo di regime, comunque, presenta delle limitazioni: per prima cosa, se le dosi non vengono somministrate negli intervalli che precedono la seguente fase di dolore, la partoriente lo avvertirà, a causa della riduzione dell’effetto analgesico. In secondo luogo, la somministrazione intermittente richiede interventi frequenti da parte dell’anestesista e controlli assidui.
Di queste tecniche anestesiologiche (in caso di partoanalgesia), responsabile diretto è il medico anestesista che sotto la sua vigilanza può chiedere assistenza e collaborazione all’ostetrica. E’ l’anestesista che prepara e prescrive (in termini di quantità e temporalità) la soluzione analgesica in catetere peridurale da applicare alla paziente.
Va notato in proposito che è sempre più frequente l’utilizzo, in alcune strutture sanitarie, della tecnica PCEA (Patient Controled Epidural Analgesia) che permette alla partoriente di autosomministrarsi “piccoli boli” di soluzione analgesica nel cateterino epidurale fino a raggiungere il livello analgesico desiderato, permettendole di controllare il dolore. Invero tale attività è impostata e diretta dal medico anestesista, in accordo con il ginecologo e l’ostetrica, non trattandosi di una gestione totalmente autonoma della partoriente, in quanto ad eccezione della meccanica ripetizione delle somministrazioni che ben può essere demandata a terzi, la più specifica attività di monitoraggio delle condizioni materno-fetali e la scelta d’intervenire eventualmente, modificando le prescrizioni, è responsabilità specifica degli specialisti.
Sotto questo profilo l’ostetrica, sotto la vigilanza e indicazione del medico anestesista, certamente potrà supportare la paziente nella somministrazione dei boli analgesici secondo l’esperienza che le appartiene in stretta sinergia col medico che interverrà tempestivamente in caso di documentate complicanze a carico di madre e feto.
Nelle tecniche anestesiologiche (in caso di partoanalgesia), responsabile diretto è il medico anestesista che sotto la sua vigilanza può chiedere assistenza e collaborazione all’ostetrica anche in merito alla somministrazione dei boli epidurali intermittenti di soluzioni analgesiche. E’ sempre più frequente l’utilizzo, in alcune strutture sanitarie, della tecnica PCEA (Patient Controled Epidural Analgesia) che permette alla partoriente di autosomministrarsi “piccoli boli” di soluzione analgesica nel cateterino epidurale fino a raggiungere il livello analgesico desiderato, permettendole di controllare il dolore. In base a questo profilo l’ostetrica, sotto la vigilanza e indicazione del medico anestesista, certamente potrà supportare la partoriente nella somministrazione dei boli analgesici secondo l’esperienza che le appartiene in stretta sinergia col medico specialista che sarà tenuta a far intervenire tempestivamente in caso di constatate complicanze materno-fetali.
7. L’esecuzione del pap-test è una competenza anche dell’infermiere?
Alla luce delle normative italiane ed europee in materia di attribuzione di responsabilità specifiche al personale sanitario, appare evidente che gli esami specialistici in ambito ginecologico, come appunto il pap-test, non rientrino tra le competenze dell’infermiere responsabile dell’ assistenza infermieristica generale.
Il pap-test deve essere eseguito rigorosamente da personale qualificato e abilitato, che abbia frequentato un percorso formativo specialistico universitario. In questo caso oltre al medico specialista anche l’ostetrica/o.
Nello specifico, il D.M.740/94 Art.1 lettera d – prevede che l’ostetrica per quanto di sua competenza, partecipa alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile.
L’esecuzione del Pap-test non è un semplice e banale prelievo di materiale biologico.
Tale metodica necessita di conoscenze specifiche e costantemente aggiornate, abilità manuali, competenze relazionali considerata la sfera emozionale ed intima della donna, nonché capacità nel saper riconoscere segni e sintomi che deviano dalla normalità nell’ambito della sfera riproduttiva.
Dell’autorevole parere del CSS, organo consultivo (CSS, II sez., del 14/04/99, ma anche CSS, III sez., del 23/04/82), si condivide il principio che il pap–test riveste una importate rilevanza sociale nella tutela della salute della popolazione femminile. Mentre si ritiene che attribuire l’esecuzione del pap-test, in carenza di personale ostetrico abilitato, all’infermiere adeguatamente formato, sia una indicazione in conflitto con l’art. 8 quater Dlgs 502/1992 p.4, che determina l’obbligo per le strutture accreditate di garantire dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità, funzionalità, adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e qualificazione professionale del personale impiegato o e abilitato.
A distanza di 12 anni dal parere del CSS il sistema salute italiano si trova in una situazione completamente ribaltata in tema di occupazione e di disponibilità di personale infermieristico ed ostetrico; oggi si registra, rispetto al passato, una carenza di infermieri e contrariamente un preoccupante fenomeno di disoccupazione per la categoria delle ostetriche.
E’ riscontrabile spesso la circostanza che nelle Aziende Sanitarie si susseguano concorsi per posizioni interne da infermiere, piuttosto che da ostetrica, in quanto ritenute figure professionali maggiormente poliedriche e meglio adattabili a molteplici situazioni di necessità interna.
Tale modus operandi, si traduce frequentemente in un aggravio delle modalità operative del settore ostetrico/ginecologico, cui non vengono destinate sufficienti risorse umane, con l’inevitabile conseguenza che il personale infermieristico travalichi le proprie attribuzioni, invadendo le competenze del personale ostetrico nonostante le chiare e numerose normative nazionali, europee e gli specifici percorsi formativi universitari .
Nell’ipotesi che venga attribuito all’infermiere il prelievo di materiale biologico utilizzato per il Pap-Test ancorché non rientri nella sua sfera di competenza, l’ostetrica, tanto più se ricopre un ruolo dirigenziale e di coordinamento, ha l’obbligo, anche deontologico, di segnalarlo alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Generale, a tutela della salute della paziente al fine di garantire prestazioni di qualità ed in sicurezza.
Invero, il professionista non in grado di affrontare un’attività o che venga incaricato di eseguire interventi a lui non attribuiti dalle normative vigenti, ha l’obbligo, per non cadere in responsabilità, di rifiutare l’adempimento, piuttosto che mettere a rischio la paziente non astenendosi.
8. Posizionamento dei trasduttori da parte dell’infermiere per l’esecuzione del tracciato cardiotocografico
L’ostetrica/o non può delegare l’infermiere (in quanto non abilitato) o altri operatori , anche se addestrati, al posizionamento dei trasduttori cardio-tocografici per l’esecuzione del tracciato CTG, nonché al controllo e alla manutenzione routinaria del cardiotocografo .
Qualora l’ostetrica/o delegasse all’infermiere o ad altri operatori tali attività, si vedrebbe esposta a sicure inadempienze per deleghe improprie ed inappropriate.
In tali casi il delegante, avendo demandato tali attività a profili professionali di non specifica competenza e responsabilità, può rispondere “per culpa in vigilando o in eligendo”, mentre al subordinato potrebbe muoversi la censura di colpa “per imprudente assunzione”.
Il rimprovero di imprudenza (per entrambi i soggetti) potrebbe comportare più gravi censure per omissioni penalmente rilevanti e responsabilità in caso di danni al paziente per mancato rilievo e/o tempestivo intervento in caso di criticità.
L’ostetrica, in ottemperanza ai poteri-doveri giuridici impeditivi e per scongiurare condotte colpose altrui che si configurano nei suoi confronti, dovrebbe prontamente informare la figura apicale (Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229) la cui responsabilità dell’organizzazione e gestione della struttura assegnata, non può non comprendere anche l’attività infermieristica.
9. L’ostetrica/o obiettrice è tenuta alla somministrazione di farmaci o altri presidi finalizzati direttamente a determinare l’IVG?
E’ un diritto dell’ostetrica/o, secondo il proprio Codice Deontologico, avvalersi della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge, di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali.
L’obiezione di coscienza esonera l’ostetrica/o dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Pertanto è esonerata a somministrare farmaci o altri presidi , nonché a partecipare a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza.
Non possono però esimersi dalla somministrazione di farmaci o altri presidi , nonché dal partecipare a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza, in situazione in cui è indispensabile salvare la vita della donna in imminente pericolo in quanto si configura omissione di Soccorso, come previsto dalla legge.
L’obiezione di coscienza potrebbe considerarsi revocata, con effetto immediato, per le ostetriche che l’hanno sollevata nel caso prendano parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge al di fuori delle situazioni di pericolo di vita della donna.
Di fronte a difficoltà organizzative nell’attuazione della legge 194 presso le istituzioni sanitarie autorizzate dovute ad esempio a carenza o mancanza di personale non obiettore, le ostetriche si possono esimere dal somministrazione farmaci o altri presidi, su prescrizione medica, nonché dal partecipazione a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza se non sussiste pericolo immediato di vita della donna .
E’ responsabilità delle istituzioni sanitarie autorizzate mettere in atto le strategie organizzative volte a garantire il diritto alla salute, all’accesso ed alla continuità delle cure alla donna che ha espresso la volontà di interrompere la gravidanza.
10. L’ostetrica/o può effettuare la rianimazione neonatale nel corso di un parto a domicilio?
L’ ostetrica/o è autorizzata a:
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
Tenuto conto delle normative D.M. 740/94, Art. 48. Esercizio delle attività professionali di ostetrica del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 l’esame e la cura del neonato, prendere ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata, a prescindere dal contesto lavorativo, rientrano tra le competenze professionali dell’ostetrica in quanto acquisite nel percorso universitario e consolidate attraverso la formazione continua (legge 42/99).
Di fronte ad una situazione di pericolo di vita del neonato l’ostetrica deve richiedere l’intervento del medico (o del 118 per l’assistenza domiciliare) ed in sua assenza saper mettere in atto le manovre rianimatore appropriare, in relazione alle condizioni cliniche del neonato, nel rispetto di protocolli o linee guida. Di utilità le linee guida “Neonatal Resuscitation: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care”.
E’ fondamentale che l’ostetrica/o mantenga le competenze relative alla tecniche di rianimazione neonatale invasive (ad esempio intubazione tracheale) e non, attraverso un aggiornamento professionale costante e mirato.
11. L’infermiere pediatrico può effettuare il tampone vaginale presso un consultorio?
Tenuto conto del percorso formativo accademico, le figure più appropriate per l’esecuzione del tampone vaginale (vero e proprio e cervicale) sono il medico specialista e l’ostetrica/o.
Tale metodica in età pediatrica viene effettuata di norma dal ginecologo specialista in ginecologia dell’infanzia.
Il tampone vulvare (per la raccolta di secrezione a livello vulvare) e vaginale (raccolta di secrezione a livello vaginale) a soggetto con età inferiore a 18 anni, può essere effettuato da parte dell’infermiere pediatrico, su prescrizione medica.
In caso di tampone cervicale si ritiene che debba essere inevitabilmente svolto da un medico esperto o da un’ostetrica, in quanto esami che richiedono competenze avanzate specialistiche ostetrico-ginecologiche.
E’ auspicabile che negli ambulatori di ginecologia dell’infanzia e adolescenza, o presso i consultori i medici specialisti siano coadiuvati dall’ostetrica/o in quanto possesso di competenze avanzate ostetrico-ginecologiche nella presa in carico della donna in tutto il suo ciclo vitale, come del resto avviene in molte realtà del Servizio sanitario pubblico e privato.
12. L’ostetrica può effettuare l’episiotomia, l’episiorrafia e la sutura di lacerazioni semplici?
L’episiotomia, la sutura dell’episiotomia (episiorrafia) e la sutura delle lacerazioni semplici in quanto incluse tra gli standard formativi irrinunciabili [Direttiva 2005/36/CE ] rientrano nell’insegnamento teorico-pratico del corso di laurea in Ostetricia, abilitante alla professione di Ostetrica/o (Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie). Infatti tra gli insegnamenti impartiti sotto “controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati” …(art. 46, lettera d, D.Lgs. 206/2007) compresa la “Pratica dell’episiotomia e iniziazione alla sutura. L’iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo…(allegato V, punto 5.5.1, D.Lgs 206/2007).
Secondo la normativa italiana vigente (L. 42/99) tali abilità cliniche rientrano nel campo di attività e responsabilità dell’ostetrica/o. Infatti l‘art 1 comma 2 cosi recita “…Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici.. “.
Nel caso dell’episiotomia, l’ostetrica/o non deve effettuare in modo routinario tale pratica considerate le evidenze scientifiche disponibili ed i propri doveri deontologici (CD 2010 art. 3.3 L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità…).
In conclusione l’ostetrica/o è abilitata ad effettuare l’episiotomia, l’episiorrafia e la sutura perineale semplice secondo le normative vigenti (L.42/99).
13. L’ostetrica può utilizzare-sostenere il manipolatore uterino durante un intervento di isterectomia laparoscopica?
Il posizionamento e tenuta in sito del manipolatore può dunque essere pertinenza dell’ostetrica sotto le direttive e controllo del medico-ostetrico che procede all’intervento e che ne verifica anche la correttezza d’esecuzione. Incombe all’ostetrica il dovere di riconoscere casi (estremi) di direttive palesemente errate o di emergenze che si verifichino a riguardo, per farle presente, sollecitando gli opportuni e tempestivi rimedi. In caso di persistenza di (rare) direttive francamente errate corre l’obbligo all’ostetrica di lasciare traccia in cartella clinica o partogramma in merito al suo dissenso nella gestione clinica della paziente.
14. E’ possibile realizzare attività commerciale di prodotti per gravide e neo-mamme ed attività professionale con unica partita IVA?
Premesso che:
– Si definisce “attività commerciale” l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda utilizzando uno dei seguenti modi: all’ingrosso, al dettaglio, in spacci interni, per il tramite di forme speciali (es: per corrispondenza). Ognuno di questi separatamente disciplinato.
– Il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale che esercita in regime di autonomia scientifica e gerarchica nei confronti del cliente con ampia discrezionalità (sotto il profilo della tecnica professionale) e con propria organizzazione di lavoro.
– L’attività professionale è regolata dall’articolo 2229 c.c. secondo il quale “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.” Questa iscrizione individua tutte quelle attività professionali denominate “protette” in quanto non esercitabili in difetto di tale iscrizione, generalmente subordinata al controllo del possesso di requisiti e titoli idonei.
– Tutte le attività professionali protette dispongono di organismi di gestione del proprio ordine o albo e organismi di controllo del rispetto del codice deontologico, fonte normativa interna che disciplina l’esercizio della professione.
– La professione di ostetrica rientra a pieno titolo tra le professioni denominate “protette”
– Il Codice Deontologico dell’ostetrica/o, approvato il 19.06.2010 e attualmente vigente, all’art. 5.4 prevede che “l’ostetrica eviti ogni conflitto di interesse economico e non, che si possano manifestare nei rapporti individuali, nella prescrizione, nei rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni ed industrie”.
Si deduce che
Il primo insuperabile ostacolo all’avvio di un’attività commerciale di prodotti destinati a gravide e neo-mamme nell’ambito dell’attività professionale ostetrica è l’evidente conflitto d’interesse tra il fine di lucro tipico dell’attività commerciale e il bene primario della paziente, fine ultimo della prestazione professionale. Inoltre è ben ipotizzabile anche un conflitto d’interessi tra fornitori, informatori farmaceutici e industrie di settore.
Il secondo ostacolo è rappresentato anche dalla disciplina generale delle attività professionali che sono svolte autonomamente o in forma associata; infatti qualora più professionisti vogliano operare in modo collettivo, essi possono costituire un’associazione professionale ai sensi della L. n. 1918/39 ma anche in tale ipotesi, per salvaguardare il rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente da eventuali conflitti d’interesse, è prevista l’esclusività dell’oggetto societario, di modo che tutti gli associati possano svolgere solo prestazioni professionali, facendo salva la possibilità di differenziare la prestazione professionale in senso multidisciplinare. Pertanto si pone un esplicito divieto alla associabilità di attività lavorative estremamente differenti sia per quanto attiene alle finalità sia per quanto riguarda la delicatezza degli interessi e dei valori in gioco.
E’ da rilevare che anche se si volesse non considerare tutti questi impedimenti normativi, la formazione di un organismo che eroghi prestazioni professionali e che al contempo affianchi un’attività commerciale incontrerebbe ostacoli insormontabili sia per quanto riguarda l’apertura della partita IVA – in quanto classificate diversamente – sia per quanto riguarda l’ottemperanza a vari requisiti richiesti per le due tipologie di attività (es. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o al relativo Ordine professionale, iscrizione all’Ente previdenziale che varia nei due casi). Oltre a ciò vi sono anche rilevanti diversità sotto il profilo tributario.
CONCLUSIONI
Non essendo applicabile il criterio dell’attività prevalente ai fini dell’individuazione della relativa disciplina applicabile, anche così argomentando, non risulta possibile ritenere fattibile, il progetto di un’attività che affianchi le due sotto un’unica gestione, impresa e partita IVA, ma è necessario per l’ostetrica optare per una netta separazione tra le due attività, ovvero attività commerciale da quella professionale.
15. Ruolo dell’ostetrica/o nel Servizio Sanitario Nazionale
La FNOPO riceve frequentemente segnalazioni da parte di iscritti e Collegi circa l’attribuzione di personale infermieristico in aree di specifica competenza ostetrica, ginecologica e neonatale ed il mancato riconoscimento del coordinamento ostetrico nell’area del materno/infantile e di quella preposta alla cura della patologia ginecologica, che spesso non risulta affidata a personale ostetrico.
Altre segnalazioni evidenziano, invece, un utilizzo inappropriato del profilo professionale con attribuzione di funzioni spettanti, nella stragrande maggioranza dei casi,al personale di supporto.
Pertanto, nel mese di febbraio 2010, la FNOPO ha inviato ai Direttori delle Aziende Sanitarie un documento con l’obiettivo prioritario di sensibilizzare i quadri dirigenziali verso il ruolo e le competenze dell’ostetrica,a tutela delle competenze del profilo professionale nei processi di assistenza e di cura all’interno dei servizi dell’area materno-infantile e della salute di genere, in pertinenza a quanto indicato dalle normative vigenti che dettano una allocazione appropriata delle risorse professionali nei rispettivi ambiti di attività e responsabilità.
Alla luce delle segnalazioni pervenute da Presidenti degli Ordini e/o iscritti circa il favorevole riscontro da parte dei quadri dirigenziali di alcune realtà locali nel recepire il modello organizzativo/assistenziale della disciplina ostetrica proposto dalla FNOPO, il comitato centrale, nel successivo mese di ottobre, ha ravvisato e condiviso la necessità di diffondere un’ulteriore nota sempre volta ad incentivare, consolidare l’impiego dell’ostetrica-o nell’area ginecologica ed ostetrico-neonatale, la presenza di ostetriche di comunità nei servizi territoriali, nonché il conferimento di incarichi di coordinamento nell’area materno-infantile e ginecologica.
Considerato poi che numerose colleghe operano anche in sedi universitarie, tale nota è stata estesa anche ai Ministri della Salute e dell’Università, nonché ai Responsabili Regionali dei dipartimenti gestione risorse umane.
Per maggiori informazioni: FAQ FNOPO