Iscritte all’Albo

L’Albo Professionale tenuto dai nostri Uffici è l’elenco nominativo di tutte\i coloro che hanno il diritto di esercitare una determinata professione, nel nostro caso la professione Ostetrica, perché hanno conseguito il titolo di studio corretto e necessario. Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute è subordinato a due precise condizioni:

  • il possesso dell’abilitazione professionale che si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari e al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante;
  • l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per lo svolgimento della professione di ostetrica/o.

Come ricorda l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie:

Nessuno può esercitare la professione di medico – chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

L’iscrizione all’Albo è perciò obbligatoria per tutti coloro che intendono svolgere la professione.

L’Albo completo è formato dai nominativi delle iscritte/i e indica:

  • cognome e il nome;
  • codice fiscale;
  • residenza;
  • luogo e la data di nascita;
  • cittadinanza, ove si tratti di soggetto straniero;
  • luogo e la data di conseguimento della laurea;
  • qualifica;
  • numero e data di iscrizione all’albo.

Così l’esistenza, e la libera visualizzazione sul nostro sito internet, dell’Albo è una misura di vigilanza contro coloro che vorrebbero esercitare la professione senza averne diritto con conseguente danno per chi ha seguito il regolare corso di studi ed ha sostenuto gli esami abilitanti per l’esercizio professionale. L’Albo è lo strumento mediante il quale l’autorità amministrativa e giudiziaria può vigilare sull’attività dei professionisti applicando, se necessario, precise sanzioni disciplinari. L’esercizio professionale abusivo è soggetto a denuncia da parte del Collegio all’Autorità Giudiziaria ed è perseguibile a termini di Legge. Inoltre, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un Albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non da azione per il pagamento della retribuzione.