Le Sanzioni Disciplinari
Le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei/lle professionisti/i iscritti/e all’Albo che si rendono colpevoli di mancanze nell’esercizio della professione, di abusi o di fatti disdicevoli al decoro professionale. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto e del Procuratore della Repubblica.
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare il/la Presidente verifica le circostanze, ascolta il/la professionista e riferisce al Consiglio Direttivo che assume le relative deliberazioni.
All’interessato/a viene notificato l’addebito, il termine entro il quale può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio preliminare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; il luogo, il giorno, l’ora in cui sarà sottoposto a giudizio disciplinare.
Le sanzioni disciplinari sono:
- la diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
- la censura scritta, cioè la dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- la sospensione temporanea dall’esercizio professionale (da uno a sei mesi);
- la radiazione dall’Albo.
La radiazione dall’Albo è pronunciata contro l’iscritto/a che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della professione infermieristica.
Altre cause di radiazione dall’Albo professionale sono le condanne per i reati previsti dal Codice Penale.
Il sanitario radiato dall’Albo può essere rescritto, purché‚ siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Sull’istanza di re-iscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati Centrali delle Federazioni, ai sensi dell’articolo 15, lettera g), del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n° 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente Capo.
L’incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti e ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell’Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.